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Trasporti eccezionali: cosa cambia con il Decreto Infrastrutture

Trasporto eccezionale Studio Venos

Il Decreto-legge n.121 del 10 settembre 2021 (Decreto Infrastrutture) ha introdotto delle importanti novità riguardanti i trasporti eccezionali effettuati con veicoli industriali.

È presente innanzitutto una modifica all’Art. 10 del Codice della Strada che permetterà ai veicoli omologati come eccezionali di effettuare il trasporto di un unico pezzo indivisibile, di qualsiasi tipologia di merce, che superi sia i limiti di peso dell’art. 62 del Codice della Strada che i limiti di sagoma dell’art. 61, cioè un carico eccezionale sia per peso e che per dimensioni.
Fino ad oggi era invece possibile chiedere l’autorizzazione al trasporto di un pezzo indivisibile qualsiasi, solo nel caso di eccedenza per dimensioni (trasporto fuori sagoma), mentre era possibile chiedere l’autorizzazione periodica, cioè senza limiti di numero di viaggi, solo per alcune particolari categorie di merci, come ad esempio le macchine operatrici o i coils, mentre in tutti gli altri casi era necessario affidarsi invece ad autorizzazioni a percorso, singole o multiple, con le conseguenti limitazioni.

Siamo al momento in attesa delle modifiche operative al regolamento che consentiranno di richiedere queste nuove autorizzazioni.

È stata però anche approvata, nell’ottica della preservazione delle infrastrutture stradali (che è attualmente una questione all’ordine del giorno), una riduzione del peso complessivo massimo di un convoglio eccezionale nel caso di autorizzazioni periodiche, che scende a un massimo di 86 tonnellate, mentre prima era possibile, nel caso del trasporto di blocchi di pietra, coils e laminati ed elementi prefabbricati arrivare fino a 108 tonnellate.
Sarà comunque permesso superare le 86 tonnellate nel caso del trasporto di un unico pezzo indivisibile e comunque sempre nel caso di autorizzazioni a percorso (singole o multiple).

Infine, cambia il limite di lunghezza massima degli autoarticolati previsto dall’art. 61 del Codice della Strada, che dai 16,50 metri finora previsti viene portato a 18 metri (compresa l’eventuale sporgenza del carico).
Per circolare con un autoarticolato alla lunghezza massima di 18 metri senza autorizzazione ai trasporti eccezionali sarà tuttavia necessario attendere le modifiche operative al Regolamento del Codice della Strada.