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Legge 108/2021: novità per gli spurghisti

Mezzo attrezzato per lo spurgo

Le modifiche apportate dalla legge 108/2021 chiariscono che il produttore dei rifiuti (EER 200304 e 200306) deve essere considerato il fornitore dei servizi stessi.

Le principali novità sono:

  • La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello verrà adottato con deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione.
  • I rifiuti possono essere conferiti direttamente all’impianto di destino oppure essere trasportati e raggruppati temporaneamente nel deposito temporaneo (ex art. 183 c.1 lettera bb)

Il soggetto comunque è tenuto all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’art 212 comma 5 del D. Lgs 152/06 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per il conto terzi (art. 1 L. 6 giugno 1974 n. 298).

Al momento l’Albo Gestori non ha deliberato il nuovo modello per la presa in carico e il trasporto dei rifiuti nei giri di raccolta, quindi vige un sistema transitorio in cui si continua ad utilizzare il FIR sia nel caso di conferimento diretto all’impianto, sia dai luoghi di carico al deposito temporaneo c/o la sede dello spurghista.

Per quanto riguarda il registro di carico/scarico, essendo richiesta l’iscrizione al trasporto in c/terzi, sembrerebbe opportuno essere quello del trasportatore. In merito alla presentazione del MUD bisogna aspettare se usciranno indicazioni nel nuovo decreto.