Proroga termini documenti di circolazione
E’ stato di recente pubblicato il Regolamento (UE) 2020/698 in tema di CODVI-19 e trasporti che introduce diverse novità per gli autotrasportatori e gli utenti della strada. Inoltre il Ministero dell’Interno ha pubblicato in data odierna, 05 giugno 2020, la Circolare Prot. n. 300/A/3977/20/115/28 con la quale vengono chiarite le scadenze dei termini per alcuni documenti di circolazione.
La difficoltà è intrecciare la normativa italiana con quella europea, e comprendere se con i documenti attualmente scaduti ho la possibilità di circolare esclusivamente nel territorio nazionale, oppure in tutta l’Unione Europea.
Noi dello Studio Venos di Pordenone e Portogruaro (VE), abbiamo cercato di fare una sintesi della normativa. Vi proponiamo qui di seguito le principali novità:
- Proroga dei termini di scadenza della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)
Secondo l’art. 2 del Regolamento, il termine di scadenza di validità del codice armonizzato “95” apposto sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente (CQC), scaduta o in scadenza nel periodo compreso tra 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020,conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza che, al momento, corrisponde al 29 ottobre 2020.Pertanto, per le CQC rilasciate in Italia occorre distinguere:- scadenza compresa dal 1° febbraio al 29 marzo 2020: valide fino al 29 ottobre 2020;- scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020: validità di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento si applica, oltre che a tutti gli altri Stati membri, anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020. - Proroga della validità della patente di guida
I titolari di patente di guida italiana scaduta dal 1° febbraio 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020 possono circolare su tutto il territorio dell’UE fino ai sette mesi successivi alla data di scadenza. I titolari di patente di guida italiana con scadenza il 31 gennaio 2020, possono regolarmente circolare, sul solo territorio nazionale sino al 31 agosto 2020. - Ispezione periodica dei tachigrafi
L’ispezione biennale dei tachigrafi che avrebbe dovuto o deve effettuarsi tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si potrà eseguire entro sei mesi successivi alla data prevista. La norma vale per tutti i veicoli immatricolati nell’UE e consente di circolare, senza aver effettuato la predetta visita, per tutto il territorio dell’Unione europea, Italia compresa. - Validità carta del conducente per l’utilizzo dei tachigrafi
Le carte con scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta. Il conducente è ammesso alla circolazione annotando manualmente l’attività svolta, questo a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.Inoltre, i titolari di carta del conducente che non può essere utilizzata (per cattivo funzionamento, per furto o smarrimento) e che hanno richiesto la sostituzione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020,devono poter ottenere il rilascio della carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta. Fino al rilascio della nuova carta, sono autorizzati a circolare a condizione che possano dimostrare di aver richiesto la sostituzione e che abbiano restituito la carta all’autorità competente se danneggiata o non correttamente funzionante. Anche in questo caso il conducente dovrà provvedere alle annotazioni manuali dell’attività svolta. - Proroga dei termini di scadenza per la revisione dei veicoli a motore
I veicoli con revisioni scadute nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare regolarmente in ambito UE per un periodo di sette mesi successivi alla scadenza.Per quanto riguarda i veicoli immatricolati in Italia e circolanti esclusivamente nel territorio italiano, e che dovevano essere sottoposti a revisione entro il 31 luglio 2020 sono autorizzati a circolare sino al 31 ottobre 2020. Questo vale (solo in ambito nazionale) anche per i veicoli che non erano stati sottoposti a revisione anche da molto tempo.Pertanto, relativamente ai veicoli immatricolati in Italia avremo le seguenti situazioni:• se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;• se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell’UE sino al 30 settembre 2020;• se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell’UE (compresa l’Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia;• i veicoli appartenenti alle categorie L, O1 e O2, immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020, possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.Le proroghe sopraindicate trovano applicazione con riguardo ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito “ripetere” (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate). - Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009
La validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali, scadute o in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 sono prorogate per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo. La medesima disposizione è stata introdotta anche per l’attestato del conducente rilasciato alle imprese di trasporto che assumono conducenti che non sono cittadini di uno Stato membro. - Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009
L’art. 8 del regolamento ha previsto che la validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio dell’Unione europea, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.
Ci sono poi altri termini rilevanti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi: - Idoneità finanziaria
Qualora vi siano Imprese che non soddisfano il requisito dell’idoneità finanziaria previsto per il mantenimento dell’Autorizzazione al REN, per gli esercizi finanziari compresi tra il 1o marzo 2020 e il 30 settembre 2020, l’autorità competente può concedere un termine massimo di dodici mesi per la dimostrazione, anziché sei mesi.Inoltre se l’autorità competente ha constatato, entro il 28 maggio 2020, la mancanza del requisito dell’idoneità finanziaria ed ha già concesso i sei mesi previsti dalla norma per la dimostrazione del requisito, può prorogare il termine per un periodo massimo di dodici mesi.