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ECONOMIA CIRCOLARE: cosa cambia nella gestione dei rifiuti

Studio Venos / News: economia circolare

L’11 settembre sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale i quattro decreti legislativi (D. Lgs. n. 116/2020, n. 118/2020, 119/2020 e n. 121/2020) – approvati dal governo – di attuazione di Direttive Europee facenti parte del Pacchetto Economia Circolare, adottato dall’Unione Europea a luglio del 2018 con l’obiettivo di aumentare progressivamente il riciclo dei rifiuti urbani al 65% e diminuire l’uso delle discariche a meno del 10% entro il 2035.

Nello specifico i decreti recepiscono le tre normative europee Dir. 2018/849, Dir. 2018/850, Dir. 2018/851 in materia di rifiuti da veicoli fuori uso, pile e accumulatori, discariche e imballaggi.

Il Decreto n. 116/2020 in particolare – entra in vigore il 26/09/2020 – apporta delle modiche sostanziali alla parte IV del codice ambientale (D. Lgs. 152/2006) e rappresenta un punto di svolta per la gestione dei rifiuti che diventano una risorsa da valorizzare.

Di seguito una sintesi dei punti principali del decreto:

Registro elettronico nazionale

Art. 188 bis nuovo crea il sistema di tracciabilità dei rifiuti con procedure e strumenti integrati nel Registro Elettronico Nazionale, istituito presso il Ministero dell’Ambiente con supporto dell’Albo Gestori Ambientali. I dati saranno condivisi con Ispra per l’inserimento nel catasto nazionale.

Seguirà un decreto interministeriale che chiarirà le modalità operative, al momento si continueranno ad utilizzare i registri di carico e scarico e i formulari.

Registro di carico e scarico

Diventa cronologico e sono più chiari i tempi per le annotazioni per i diversi attori della filiera dei rifiuti (trasportatori, commercianti e intermediari).

La conservazione del registro passa da 5 a 3 anni.

Formulario

Restano le 4 copie. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio tramite pec a condizione che il trasportatore ne conservi l’originale o lo invii al produttore.

Fino a nuovo decreto restano validi i modelli prodotti in format esemplare, conformi al Dm 145/1998, identificati da numero univoco, tramite applicazione della CCIAA, stampato e compilato in doppia copia. Una copia rimane presso il produttore e una è allegata al carico. Il trasportatore trattiene una copia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.

La conservazione delle copie anche in questo caso scende da 5 a 3 anni.

Manutenzione e pulizia

I rifiuti derivanti da attività di manutenzione, piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia, si considerano prodotti presso la sede del soggetto che svolge l’attività.

Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto è accompagnato dal DdT attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia, quantità dei materiali e luogo di destinazione.

Altri temi

La microraccolta va svolta nel termine massimo di 48 ore.
Le tempistiche per soste tecniche e trasbordi passano da 48 a 72 ore escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

Nel caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati per operazioni di smaltimento intermedie (D13, D14 e D15) il produttore deve ricevere oltre al formulario l’ “attestazione di avvenuto smaltimento”, redatta dall’impianto resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

dr.ssa Serena Grotto
Consulenze Ambientali e soluzioni per aziende

Per info:
Studio Venos Srl 0434/536093 – 0421/274198 oppure tramite mail: ambiente@studiovenos.it