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Albo Nazionale Gestori Ambientali

News / Albo Nazionale Gestori Ambientali

Deliberazione n. 4 del 22/12/2020

A seguito dell’entrata in vigore della nuova definizione di rifiuto urbano a partire dal 01/01/2021, e delle modifiche apportate al TUA dal D. Lgs. 116/2020, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020 ha dato delle importanti indicazioni di natura operativa – garantendo la continuità del servizio –  concedendo ai “soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2 bis per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati dai codici EER contenuti nell’allegato L-quater e riferibili alle attività riportate nell’allegato L-quinques (TUA), di effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31/12/2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione”.

«Allegato L –quater – Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter ), punto 2).

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.».
8. Dopo l’allegato L -quater della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 7 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Allegato L -quinquies – Elenco attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter ), punto 2)

  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
  2. Cinematografi e teatri.
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
  4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
  5. Stabilimenti balneari.
  6. Esposizioni, autosaloni.
  7. Alberghi con ristorante.
  8. Alberghi senza ristorante.
  9. Case di cura e riposo.
  10. Ospedali.
  11. Uffici, agenzie, studi professionali.
  12. Banche ed istituti di credito.
  13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
  14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
  15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
  16. Banchi di mercato beni durevoli.
  17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
  18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
  19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
  20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
  21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
  22. Mense, birrerie, hamburgerie.
  23. Bar, caffè, pasticceria.
  24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
  25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
  26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
  27. Ipermercati di generi misti.
  28. Banchi di mercato generi alimentari.
  29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.».