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Deliberazione n. 4 del 22/12/2020
A seguito dell’entrata in vigore della nuova definizione di rifiuto urbano a partire dal 01/01/2021, e delle modifiche apportate al TUA dal D. Lgs. 116/2020, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020 ha dato delle importanti indicazioni di natura operativa – garantendo la continuità del servizio – concedendo ai “soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2 bis per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati dai codici EER contenuti nell’allegato L-quater e riferibili alle attività riportate nell’allegato L-quinques (TUA), di effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31/12/2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione”.
«Allegato L –quater – Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter ), punto 2).
Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.».
8. Dopo l’allegato L -quater della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 7 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Allegato L -quinquies – Elenco attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter ), punto 2)
Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.».