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Obblighi introdotti dalle recenti normative dell’UE sulle carte tachigrafiche
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Orari festività natalizie
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Chiusura straordinaria
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Aperte le iscrizioni al corso di 150 ore per accedere all’esame di autotrasportatore
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Proroghe di validità per certificati, licenze e revisioni

Con la pubblicazione nella G.U. europea del 22/02/2021 è stato pubblicato il Regolamento UE 2021/267 il quale prolunga alcuni termini di validità di certificati, licenze ed autorizzazioni tra cui revisioni e relativi certificati, revisione periodica dei tachigrafi, carta del conducente, licenze comunitarie ecc. 

Di seguito riportiamo in base alla direttiva di riferimento gli aspetti di maggior interesse. 

DIRETTIVA 2014/45/UE – CONTROLLI TECNICI DEI VEICOLI

I termini per i controlli tecnici che avrebbero dovuto e che dovrebbero essere effettuati dal 01/09/2020 al 30/06/2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi. Gli stessi certificati di revisione si considerano validi per un periodo di 10 mesi oltre la propria scadenza. 

REGOLAMENTO UE 165/2014 – CRONOTACHIGRAFI 

La revisione periodica dei tachigrafi che doveva essere effettuata o che dovrebbe essere effettuata dal 01/09/2020 al 30/06/2021 può essere effettuata entro 10 mesi dalla data in cui doveva essere effettuata. La circolazione è da considerarsi ammessa in tale periodo. 

La richiesta di rinnovo della carta del conducente presentata tra il 01/09/2020 e il 30/06/2021 deve essere evasa entro 2 mesi dalla richiesta. Fino a quando il conducente non riceve la nuova carta sono ammesse registrazioni manuali come previsto dell’art.35 dello stesso regolamento. 

REGOLAMENTO CE 1072/2009 

Le licenze comunitarie in scadenza tra il 01/09/2020 e il 30/06/2021 si intendono valide per un periodo di 10 mesi oltre la loro scadenza. 

Il regolamento entra in vigore il 23/02/2021 e si applica a partire dal 04/03/2021. Vale la pena ricordare che per quanto riguarda la proroga della revisione dei cronotachigrafi vale solo in caso di circolazione ma non in caso in cui si decidesse di presentare il veicolo a revisione. Così come per gli attestati ATP che conservano la loro validità per i 90 giorni successivi per quelli in scadenza tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021 alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30/04/2021) ma in caso di revisione non devono essere scaduti. 

Per qualsiasi altra informazione o chiarimento rimaniamo a Vostra disposizione.