Rivolgiti a Studio Venos per essere sempre aggiornato Il settore dell’autotrasporto è al centro di importanti novità normative europee, in [...]
Una recente sentenza della Corte Europea ha modificato ulteriormente le modalità per il distacco transnazionale dei lavoratori mobili, in particolare per i contratti di somministrazione.
La Corte UE si è espressa il 3 giugno 2021, in merito alla causa n. C-784/19 e conseguentemente è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che lo scorso 15 giugno ha emanato una circolare Prot. 936 precisando che nel distacco è necessario verificare:
– il luogo in cui l’impresa esercita la propria attività economica principale;
– l’ammontare del fatturato realizzato dall’impresa nello Stato membro di stabilimento.
Questa verifica risulta necessaria in quanto la sentenza n. 784/19 della Corte di giustizia UE si è espressa in merito al distacco transnazionale operato da un’Agenzia interinale in Bulgaria che non svolge attività di somministrazione nel paese in cui ha la sede legale, ma distacca i lavoratori assunti in Bulgaria presso un’impresa utilizzatrice stabilita in Germania.
La Corte di giustizia UE ha ritenuto non ammissibile tale ipotesi in quanto la libertà di stabilimento (ovvero la possibilità di fornire autisti anche se l’impresa non ha stabilimento nello Stato dell’autotrasportatore che ne usufruisce) consentirebbe alle imprese di beneficiare delle differenze di “costo” previdenziale dei lavoratori e creerebbe delle distorsioni patologiche del sistema e di dinamiche di vero e proprio dumping, inteso come pressione al ribasso fra sistemi sociali di Paesi diversi.
Vista la sentenza della Corte, la circolare dell’Ispettorato del Lavoro ha “specificato che l’acquisizione dei dati di fatturato dovrà riguardare in modo specifico la messa a disposizione di lavoratori nei confronti di imprese utilizzatrici stabilite nel
medesimo Stato Membro di stabilimento dell’impresa interinale; dati questi che vanno rapportati, secondo l’indicazione della Corte, al complessivo fatturato conseguito, comprensivo quindi anche del ricavato derivante dalle operazioni transnazionali di somministrazione.”
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