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Con la nota del 14 maggio 2021, il MITE ha fornito dei chiarimenti su alcuni aspetti operativi introdotti dal Decreto n. 116/2020 – in vigore dal 26/09/2020 – che ha apportato delle modiche sostanziali alla parte IV del codice ambientale (D. Lgs. 152/2006), a seguito del recepimento delle direttive n. 851/2018/Ce e 852/2018/Ce.
In particolare, sono stati presi in esame gli art. 179, 181, 183, 185, 185-bis, 190, 193, 230 e 258, in questa sede andremo ad analizzare quelli che a mio avviso sono rilevanti per le aziende del territorio.
Art. 183 D. Lgs. 152/06 – rifiuti da costruzione e demolizione
Art. 185 D. Lgs. 152/06 – rifiuti da manutenzione del verde ornamentale
Verde pubblico o verde privato?
Possiamo ravvisare tre casistiche:
a) materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: In tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5;
b) materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: in tale ipotesi i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies;
c) materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, posta in essere da privati: in tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 1.
Si precisa, da ultimo che nel caso in cui i residui della manutenzione del verde siano qualificati come rifiuti, anche nell’ipotesi di rifiuti speciali, è possibile utilizzare il codice EER 20 02 01, non risultando utile nessuno degli altri codici previsti per i rifiuti speciali.
Art. 193 c. 19 D. Lgs. 152/06 – rifiuti da manutenzione
Articolo 230, comma 5, del D. Lgs. 152/2006
È stato specificato che chi esegue la pulizia delle fosse settiche, non trattandosi di reti fognarie, o dei bagni chimici non è mai il produttore dei rifiuti.
Ne consegue l’impossibilità per il trasportatore di qualificarsi come produttore dei relativi rifiuti. Resta ferma la necessità di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
Dr.ssa Serena Grotto
Consulenze Ambientali e soluzioni per aziende