Studio Venos / Agenzia di pratiche auto e nautiche Pordenone e Portogruaro
Obblighi introdotti dalle recenti normative dell’UE sulle carte tachigrafiche
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Rivolgiti a Studio Venos per essere sempre aggiornato Il settore dell’autotrasporto è al centro di importanti novità normative europee, in [...]

Orari festività natalizie
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Gentili clienti,ecco i nostri orari durante il periodo delle festività: 🎅 Martedì 24 dicembre: aperto dalle 9:00 alle 12:30🎅 Da [...]

RENTRI: Una rivoluzione per la gestione dei rifiuti
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Con l’introduzione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), la gestione dei rifiuti in Italia entra in una [...]

Chiusura straordinaria
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Aperte le iscrizioni al corso di 150 ore per accedere all’esame di autotrasportatore
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I dettagli del corso Lo Studio Venos Srl organizza un corso di 150 ore utile per l’iscrizione all’esame di abilitazione [...]

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La rivoluzione dei rifiuti: cos’è cambiato con il Decreto Legislativo n.116/2020

Smaltimento eco-sostenibile dei rifiuti

Con la nota del 14 maggio 2021, il MITE ha fornito dei chiarimenti su alcuni aspetti operativi introdotti dal Decreto n. 116/2020 in vigore dal 26/09/2020 – che ha apportato delle modiche sostanziali alla parte IV del codice ambientale (D. Lgs. 152/2006), a seguito del recepimento delle direttive n. 851/2018/Ce e 852/2018/Ce.
In particolare, sono stati presi in esame gli art. 179, 181, 183, 185, 185-bis, 190, 193, 230 e 258, in questa sede andremo ad analizzare quelli che a mio avviso sono rilevanti per le aziende del territorio.

Art. 183 D. Lgs. 152/06 – rifiuti da costruzione e demolizione

  •  Sono rifiuti speciali senza alcun tipo di eccezione.
  • In merito ai rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua, cosiddetti rifiuti abbandonati, anche qualora costituiti da rifiuti da C&D sono da considerarsi rifiuti urbani.

Art. 185 D. Lgs. 152/06 – rifiuti da manutenzione del verde ornamentale

Verde pubblico o verde privato?
Possiamo ravvisare tre casistiche:

a) materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: In tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5;

b) materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: in tale ipotesi i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies;

c) materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, posta in essere da privati: in tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 1.

Si precisa, da ultimo che nel caso in cui i residui della manutenzione del verde siano qualificati come rifiuti, anche nell’ipotesi di rifiuti speciali, è possibile utilizzare il codice EER 20 02 01, non risultando utile nessuno degli altri codici previsti per i rifiuti speciali.

 Art. 193 c. 19 D. Lgs. 152/06 – rifiuti da manutenzione

  • Permane l’obbligo di iscrizione in categoria 2 bis, per il trasporto dei rifiuti prodotti dalla propria attività.
  • Possibilità di sostituire il formulario, per piccoli quantitativi di rifiuti, con un DdT di trasporto rifiuti per la tratta dal luogo di effettiva produzione del rifiuto alla sede dove viene allestito il deposito preliminare alla raccolta.
  • La disposizione dell’articolo 193, comma 19 del decreto legislativo n.152 del 2006 risulta riferita ad attività di manutenzione in generale, specificando come, in tale nozione, rientrino anche alcune tipologie di attività (piccoli interventi edili, attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82), rispetto alle quali, in precedenza, si erano registrate, sul territorio, interpretazioni non coincidenti.

Articolo 230, comma 5, del D. Lgs. 152/2006
È stato specificato che chi esegue la pulizia delle fosse settiche, non trattandosi di reti fognarie, o dei bagni chimici non è mai il produttore dei rifiuti.
Ne consegue l’impossibilità per il trasportatore di qualificarsi come produttore dei relativi rifiuti. Resta ferma la necessità di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

Dr.ssa Serena Grotto
Consulenze Ambientali e soluzioni per aziende