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CQC e guida di veicoli in conto proprio

Uomo alla guida

E’ annoso il dubbio se i conducenti di veicoli con licenza conto proprio debbano essere in possesso della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente), meglio conosciuta tra gli addetti ai lavori come “patente professionale”.

Infatti sono molti i questi che la nostra agenzia di pratiche auto, lo Studio Venos Srl – studio per la consulenza alla mobilità, alla circolazione ed al trasporto, si vede porre dagli autisti e dalle imprese. Il dubbio per chi trasporta merci proprie è legittimo e nasce dalla poca chiarezza e dalla discrezionalità che a volte le norme portano con sé. Aggiungiamo poi i sentito dire, mi è stato riferito, mi hanno detto al bar … beh la confusione non può che aumentare.

In questo caso, tra le varie circolari, ci aiuta a far chiarezza la nota del 13 luglio 2021 diramata dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno. In tale circolare il Ministero dell’Interno, in accordo con il MIMS, meglio conosciuto come Ministero dei Trasporti,  ha precisato quali siano le condizioni per esentare e rendere non obbligatorio il possesso della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) durante la guida di un mezzo adibito al trasporto cose di massa complessiva superiore a 35 quintali.


Due gli aspetti da considerare

Ciò che si trasporta: il viaggio deve essere eseguito a fini non commerciali, ovvero senza remunerazione diretta o indiretta per l’attività di trasporto effettuato. Si tratta quindi di deroghe all’obbligo della patente professionale (CQC) nel caso si trasporti materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dallo stesso conducente (e solo dal conducente) nell’esercizio della propria attività. 

Occasionalità del trasporto: la persona alla guida non deve essere qualificato come conducente professionale (ovvero assunto come autista dell’impresa) e il trasporto di merci non deve costituire la fonte principale del suo reddito.

Relativamente a questo aspetto quanto traccia il tachigrafo aiuta ad oggettivare l’occasionalità del trasporto e dell’impegno alla guida del conducente. La nota individua nel 30% delle ore mensili lavorative la soglia oltre la quale per il conducente (anche se assunto come magazziniere) l’impegno alla guida non sia più occasionale ma tale da rendere obbligatoria la CQC.


Facciamo alcuni esempi:

1) Se effettuo un trasporto con un veicolo avente massa complessiva superiore a 35 q.li e devo trasportare dei mattoni che la mia fabbrica produce presso una rivendita di prodotti edili, anche se non ho il contratto di autista ed il tempo alla guida è inferiore al 30%, avrò l’obbligo di avere al seguito la patente professionale, vale a dire la Carta di Qualificazione del Conducente.

2) Se effettuo un trasporto con un veicolo avente massa complessiva superiore a 35 q.li e devo trasportare dei mattoni che serviranno alla mia attività di operaio edile presso il cantiere entro il quale sto realizzando un edificio, se il mio contratto non è di autista ed il tempo dedicato alla guida è inferiore al 30%, non avrò l’obbligo della patente professionale (CQC).  


Per informazioni o chiarimenti non esitate a contattarci:
Tel. 0434/536093 – merci@studiovenos.it

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