Rivolgiti a Studio Venos per essere sempre aggiornato Il settore dell’autotrasporto è al centro di importanti novità normative europee, in [...]
La normativa sul cronotachigrafo digitale è spesso complessa e articolata, anche in relazione alle varie autorità ed enti che sono interessati al controllo e alla regolamentazione del settore.
Di certo le norme che si susseguono fanno girare la testa ai poveri autotrasportatori ed agli autisti che leggono indicazioni che giungono da ogni parte. Oggi è l’Unione Europea che legifera in materia, domani è la norma nazionale, dopodomani il Ministero dei trasporti, poi quello dell’Interno ed aggiungiamo pure la Corte di Giustizia Europea. Proprio per la complessità dell’argomento lo Studio Venos è attivo nell’organizzazione dei corsi sul corretto utilizzo del cronotachigrafo digitale (se interessati ad iscrivervi potete inviare una mail a: merci@studiovenos.it).
Ultima novità in ordine di data (14 ottobre 2021) è quella emanata dal Ministero dell’Interno in riferimento alla contestazione delle violazioni di cui all’art. 142 del codice della strada, vale a dire i limiti di velocità.
Nella Circolare, il Ministero dell’Interno, si esprime in seguito ad una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che ha statuito il principio secondo cui “le autorità competenti di uno Stato membro possano imporre una sanzione al conducente di un veicolo o a un’impresa di trasporto per un’infrazione al regolamento n. 3821/85 commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo ma accertata sul suo territorio e che non abbia già dato luogo a una sanzione.”
Sul tema vi è discordanza tra le normative comunitarie e nazionali, per questo l’Interno, in attesa di chiarimenti, ha disposto che in attesa si concluda l’istruttoria della Commissione UE circa la compatibilità della disposizione nazionale con le norme comunitarie, la contestazione delle violazioni di cui all’art. 142 cds, accertate attraverso l’esame dei dati memorizzati sulla memoria di massa del dispositivo o sulla carta del conducente, deve limitarsi a quelle per le quali l’organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano. Vale a dire che non posso sanzionare l’autotrasportatore che nella memoria di massa ha registrato un superamento di velocità, se non sono certo che il superamento sia avvenuto nel territorio nazionale.
Si legge infatti che “tali violazioni possono essere contestate solo in relazione a condotte di guida di cui l’organo accertatore abbia avuto diretto riscontro o che siano riconducibili a poco tempo prima del controllo, tali che possano essere riferibili in modo certo ad uno specifico luogo” ed ancora “le stampe aggiuntive non possono essere utilizzate a fini probatori per l’accertamento delle violazioni, poiché tali stampe non rientrano tra quelle espressamente indicate nel regolamento (UE)165/2014”.
Per ulteriori informazioni invitiamo a contattare lo Studio Venos Srl, l’agenzia di pratiche auto e consulenze alla mobilità nelle province di Pordenone e Venezia.
Telefono 0434.536093 – merci@studiovenos.it