Dettagli del corso Lo Studio Venos organizza un corso per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’autotrasporto nazionale di [...]
Le modifiche apportate dalla legge 108/2021 chiariscono che il produttore dei rifiuti (EER 200304 e 200306) deve essere considerato il fornitore dei servizi stessi.
Le principali novità sono:
Il soggetto comunque è tenuto all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’art 212 comma 5 del D. Lgs 152/06 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per il conto terzi (art. 1 L. 6 giugno 1974 n. 298).
Al momento l’Albo Gestori non ha deliberato il nuovo modello per la presa in carico e il trasporto dei rifiuti nei giri di raccolta, quindi vige un sistema transitorio in cui si continua ad utilizzare il FIR sia nel caso di conferimento diretto all’impianto, sia dai luoghi di carico al deposito temporaneo c/o la sede dello spurghista.
Per quanto riguarda il registro di carico/scarico, essendo richiesta l’iscrizione al trasporto in c/terzi, sembrerebbe opportuno essere quello del trasportatore. In merito alla presentazione del MUD bisogna aspettare se usciranno indicazioni nel nuovo decreto.