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La Legge 9 novembre 2021 n.156 ha introdotto la modifica dell’Art. 61 del Codice della Strada, andando a modificare la lunghezza massima ammessa per gli autoarticolati e gli autosnodati, la quale passa da 16,50 a 18,75 metri.
Tuttavia va fatta una precisazione riguardante il fatto che il Regolamento del Codice della Strada andrà modificato di conseguenza, per consentire la circolazione con semirimorchi in grado di far sì che la lunghezza complessiva arrivi anche a vuoto al valore di 18,75 metri. Ad oggi, permanendo il vincolo di 12 metri della distanza tra perno ralla e filo posteriore (che appunto attiene al Regolamento del C.D.S che non è ancora stato modificato), la lunghezza a vuoto degli articolati rimane sempre limitata di fatto a 16,50 metri, salvo l’aumento – già in atto da parte di alcune case costruttrici – della lunghezza del trattore stradale.
Invece è fin da ora possibile circolare ad una lunghezza di 18,75 metri, raggiunta per effetto della sporgenza del carico, e quindi un articolato lungo 16,50 metri, con una sporgenza del carico di 2,25 metri che va quindi a raggiungere la lunghezza complessiva di 18,75 metri non è più da considerarsi eccezionale in lunghezza e pertanto può circolare senza bisogno della relativa autorizzazione degli enti stradali.
Ciò è stato di recente confermato anche dalla Circolare del Ministero dell’Interno Prot. 300/STRAD/1/0000014520.U/2021 del 28/12/2021 di cui alleghiamo l’estratto.