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Obblighi introdotti dalle recenti normative dell’UE sulle carte tachigrafiche
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Nuove norme europee: come cambia l’autotrasporto

impresa trasporti vista dall'alto

Abbiamo già trattato in un precedente articolo le novità introdotte dal Reg. UE 2020/1055 (clicca qui per leggere) per l’autotrasporto. Ora, a distanza di due mesi dall’entrata in vigore del citato Regolamento, è stato emanato un Decreto Dirigenziale che chiarisce alcuni aspetti ma che rimanda ad una circolare ancora in fase di pubblicazione.

Cosa cambia per chi è già iscritto?

Le novità maggiori per le imprese già iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli Autotrasportatori sono legate principalmente a tre fattori: il primo la “liberalizzazione“, il secondo il requisito di stabilimento ed il terzo l’idoneità finanziaria

L’Europa ha infatti eliminato le barriere di accesso al mercato che l’Italia aveva introdotto.
Ora, per esercitare l’attività di autotrasportatore di cose su strada, è sufficiente essere in possesso dei quattro requisiti legati all’accesso alla professione (idoneità finanziaria, idoneità professionale, onorabilità e stabilimento) senza dover dimostrare l’accesso al mercato. Vale a dire, passateci il termine, senza più l’acquisto della c.d. “licenza” che in realtà era una cessione di azienda o di ramo d’azienda. 

Dal 21 febbraio quindi cosa cambia per chi è già iscritto all’Albo degli Autotrasportatori?
Non essendo più necessaria una cessione di azienda per iniziare l’attività, chi oggi esercita non potrà più cedere la c.d. “licenza”, non potrà quindi incassare quella cifra che si aggirava tra i 5.000,00 e i 12.000,00 euro in funzione del tipo di accesso al mercato ceduto.    

Se da un lato c’è chi ci perde dall’altro c’è chi ci guadagna e non si tratta esclusivamente delle nuove imprese di autotrasporto che non troveranno più vincoli per l’inizio della propria attività ma ci riferiamo anche a chi era iscritto con vincoli che oggi sono decaduti.
Infatti, tutte le imprese con iscrizione limitata a 115 q.li – le vecchie SAI, gli spurghi pozzi neri, le imprese che esercitano solo con betoniere o con compattatori solidi urbani, limitatamente al veicolo motore e privi di rimorchi – oggi si trovano ad avere un’autorizzazione all’esercizio senza vincoli. Essendo queste imprese già in possesso dei quattro requisiti per l’accesso alla professione non necessitano di altri adempimenti per poter acquistare un rimorchio oppure un “bilico”.
Stessa cosa vale per le imprese con limitazioni legate all’accesso effettuato con le 80 tonnellate euro 5 o altri vincoli ambientali: tutto saltato, tutto liberalizzato.

Come citato in premessa, l’altra modifica sostanziale che introduce il Regolamento Europeo ed il successivo Decreto Dirigenziale n° 145 dell’08 aprile 2022, è legata al requisito di stabilimento.
In particolare segnaliamo l’Art.3 dove si chiarisce che le imprese devono avere una sede effettiva e stabile, dove svolgono in modo efficace e continuativo con l’ausilio delle attrezzature e strutture appropriate, le loro attività commerciali ed amministrative. Per dimostrare queste caratteristiche si dovrà compilare un’autocertificazione che verrà predisposta con apposita circolare del Ministero dei Trasporti (MIMS).
Chi è già iscritto avrà un anno di tempo per regolarizzare il requisito di stabilimento e dovrà farlo in occasione del rinnovo annuale dell’idoneità finanziaria.

Infine un’ultima nota per le imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada riguarda l’idoneità finanziaria che potrà essere dimostrata con le seguenti modalità di conteggio:
– per il primo autoveicolo di massa complessiva oltre 1,5 ton, l’importo rimane invariato a € 9.000,00;
– per gli autoveicoli successivi al primo con massa complessiva superiore a 3,5 ton, l’importo rimane invariato a € 5.000,00;
– per gli autoveicoli successivi al primo coni massa complessiva superiore a 1,5 ton fino a 3,5 ton, l’importo è stato ridotto a € 900,00.

Le modifiche, come potere notare, sono diverse per questo vi consigliamo, per qualsiasi dubbio, di contattarci:
via e-mail all’indirizzo merci@studiovenos.it
oppure con appuntamento telefonico allo 0343 536093.