Rivolgiti a Studio Venos per essere sempre aggiornato Il settore dell’autotrasporto è al centro di importanti novità normative europee, in [...]
Ecco il paradosso: per la norma italiana i trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 hanno l’obbligo di circolare con revisione regolare, questo quanto prevede il Decreto ministeriale MIPAAFT e Trasporti del 28 febbraio 2019 (e successive proroghe), ma la revisione non è possibile effettuarla perché mancano le modalità operative per procedere, vale a dire che mancano i Decreti attuativi.
La sostanza, però, è che diverse imprese agricole si trovano nell’impossibilità di utilizzare il loro mezzo perché dal 1° gennaio 2023 risulta irregolare, senza possibilità di metterlo in regola.
Una tegola non da poco soprattutto per zone di campagna come quelle di Friuli Venezia Giulia e Veneto, con piccoli imprenditori agricoli e diversi privati che continuano a dipingere il nostro paesaggio coltivando i campi.
È del tutto evidente che i trattori agricoli sono una parte vitale dell’agricoltura e vengono utilizzati per trasportare merci da un luogo all’altro, ma anche e soprattutto per effettuare le lavorazioni nei campi.
I conducenti sanno che devono prendere le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza stradale quando utilizzano i trattori agricoli sulle strade pubbliche. Se non si presta attenzione ci potranno essere gravi incidenti e persino delle vittime.
Per garantire la sicurezza di tutti sulle strade, è essenziale che tutti i conducenti comprendano l’importanza della sicurezza stradale quando si tratta di trattori agricoli, circolare in sicurezza però vuol dire anche avere i documenti in ordine e regolari ed in particolare accertarsi che il veicolo non sia stato immatricolato prima del 1983, perché risulterà con revisione scaduta.
Il motivo dei mancati Decreti attuativi per effettuare le revisioni pare risiedere nelle prime parole dell’art. 111 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) che prevedono che per “[…] garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, […] dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’articolo 110“.
L’ostacolo ad oggi insormontabile, come è stato riferito in Parlamento dal Ministero dell’Agricoltura prima e dei Trasporti poi, è la verifica delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro del mezzo.
Sull’argomento ci sono state interrogazioni parlamentari, sono stati presentati emendamenti al recente “Millepriroghe” ma nulla di fatto non si è visto, né il Decreto attuativo per lo svolgimento delle revisioni, né una proroga dei termini per effettuarle.
E quindi? Tutti fermi!
La situazione è paradossale ma non per questo chi circola con i trattori agricoli privi di revisione può dormire sonni tranquilli. Non è solo un tema di sicurezza stradale e della circolazione, ma anche e soprattutto normativo.
Quello che però più ci preoccupa come Studio di Consulenza Automobilistica è la scarsa conoscenza dei rischi che possono correre i proprietari dei trattori agricoli!
Già, se da un lato gli organi di controllo su strada, polizia, carabinieri, vigili urbani, ecc. possono multare la mancata revisione attraverso una sanzione amministrativa con pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00 senza il ritiro della Carta di Circolazione, diverso e più pericoloso è il profilo assicurativo che si verrebbe a creare a seguito di incidente.
Attenzione quindi, controllate sulla carta di circolazione del vostro trattore se lo stesso è immatricolato prima del 1° gennaio 1984 e siate consapevoli dei rischi legati alla circolazione stradale.
Per informazioni potete contattarci, valuteremo assieme quali siano le opportunità migliori per non incorrere in sanzioni e tutelarsi, evitando multe e situazioni spiacevoli.
Vi ricordiamo infine che contattando lo Studio Venos potere partecipare al corso di sicurezza stradale per trattori agricoli ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro.