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A partire dal 1 gennaio 2023 è scattato l’obbligo di nomina, in determinate condizioni, del consulente ADR anche per gli speditori.
Il testo ADR prevede che le esenzioni per la nomina del consulente siano stabilite da ciascuno Stato aderente all’accordo.
A fine dicembre il MIT con la circolare n. 0040141.21-12-2022 estendeva le esenzioni previste dal DM 04/074/2000 per i trasportatori anche agli speditori.
Il DM indica nel testo che i soggetti che possono beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di nomina sono i trasportatori e i caricatori di merci/rifiuti classificati ADR mentre gli imballatori rimangono sempre obbligati.
Il DM prevede l’esenzione dalla nomina del consulente solo per le merci che rispettano le condizioni del capitolo 3.4 (merci imballate in quantità limitata) o se le attività di carico e trasporto sono riferite alla colonna 2, categoria di trasporto 3 della tabella ADR 1.1.3.6 (quelle che hanno un rischio più basso) e a condizione che non si superino le 24 operazioni annue, massimo 3/mese con un totale complessivo inferiore a 180 ton/anno. Tutte le condizioni devono valere contemporaneamente, questo vuol dire che se la nostra merce/rifiuto non appartiene alla colonna 2 categoria di trasporto 3 non può godere dell’esenzione anche se si rispettano le condizioni di operazioni annue, mensili o le quantità.
Restano sempre escluse dall’obbligo di nomina ai sensi della circolare del MIT del 14/11/2000 le materie della categoria di trasporto 4.
Ricordo che rimane obbligato alla nomina chiunque effettui operazioni di imballaggio e anche la formazione degli operatori coinvolti resta obbligatoria.
Ai sensi del capitolo ADR 1.5 la Gran Bretagna ha promosso un accordo multilaterale (M351) per derogare all’obbligo di nomina del consulente ADR per lo speditore, ma al momento è stato sottoscritto oltre cha dalla Gran Bretagna solo dalla Repubblica di San Marino.
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