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Pagamento massa rimorchiabile sui bolli auto – Ulteriori chiarimenti

PAGAMENTO MASSA RIMORCHIABILE SUI BOLLI AUTO – ULTERIORI CHIARIMENTI

La questione degli accertamenti del bollo auto per la massa rimorchiabile

Le ultime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il bollo auto di veicoli autocarro, uso speciale o trasporto specifico con peso complessivo sotto le 6 tonnellate, specificano che, se la carta di circolazione presenta il valore al O.1 oppure O.2 (la cosiddetta massa rimorchiabile), il veicolo è soggetto al pagamento della massa rimorchiabile soltanto nel caso in cui la carta di circolazione riporti una dicitura riconducibile, direttamente o indirettamente, alla presenza di un gancio di traino

Tipicamente le diciture sono del seguente tipo

“IL VEICOLO PUO’ ESSERE DOTATO FIN DALL’ORIGINE DI GANCIO TRAINO” 

“GANCIO TRAINO APPROVAZIONE N.” 

“ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA” 

e similari. 

In assenza di questa dicitura, il veicolo non è tenuto a pagare la tassa automobilistica comprensiva di traino. 

Tuttavia, a causa di dati a volte non coerenti con le carte di circolazione presenti sull’archivio telematico, è possibile che la presenza della massa rimorchiabile O.1 abbia comportato ugualmente, anche in assenza delle suddette diciture, l’accertamento per il mancato pagamento della quota relativa al traino. 

Inoltre, è certamente possibile che le suddette diciture non implichino la presenza fisica del gancio traino sul veicolo, il quale, se non installato fin dall’origine sul veicolo implica un collaudo con relativo aggiornamento della carta di circolazione

Per entrambe le casistiche l’Agenzia delle Entrate si rende disponibile a valutare la possibilità di annullare l’accertamento ricevuto, nelle seguenti modalità: 

  • CASO DI ASSENZA DICITURE RELATIVE AL TRAINO: 

L’accertamento viene annullato d’ufficio allegando la copia della carta di circolazione da cui risulti che si possa escludere con certezza la presenza del gancio traino 

  • CASO DI PRESENZA DICITURE RELATIVE AL TRAINO: 

L’accertamento viene temporaneamente sospeso presentando un impegno da parte dell’intestatario del veicolo a provvedere alla pratica amministrativa di “RINUNCIA AL TRAINO AI FINI AMMINISTRATIVI”, con relativo aggiornamento della carta di circolazione, entro la data del 30/04/2024, pratica a seguito della quale l’accertamento verrà annullato, o in alternativa, ad effettuare fin da subito la pratica di rinuncia al traino allegandone copia alla richiesta di riesame. 

Lo Studio Venos rimane a disposizione della clientela per fornire tutti gli opportuni chiarimenti sul singolo caso, nonché l’assistenza per l’eventuale presentazione in Agenzia delle Entrate della richiesta di riesame in autotutela e per la pratica amministrativa di rinuncia al traino. 

Per ulteriori chiarimenti restiamo comunque a disposizione.