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In Italia, il dibattito giuridico si accende attorno alla revoca della patente a pedoni risultati positivi all’alcoltest, con un caso emblematico avvenuto a Como. Qui, un uomo è stato fermato in stato di ebbrezza dopo aver lasciato un ristorante, e la polizia ha proceduto con la sospensione della patente, nonostante egli non fosse alla guida.
Emergono dubbi sulla legittimità di revocare la patente a un pedone ubriaco. Nel contesto delle sanzioni amministrative, come quelle relative al codice della strada, sanzionare basandosi su un’azione futura non ancora realizzata appare non conforme.
Camminare in stato di ebbrezza costituisce un illecito amministrativo senza ripercussioni penali o sulla patente, a meno che l’ubriachezza non sia “manifesta”.
È interessante notare che guidare in stato di ebbrezza veicoli come biciclette o monopattini elettrici può comportare sanzioni, anche penali, ma non ha ripercussioni sulla patente. Questo perché per questi mezzi la patente non è richiesta, e la sua sospensione o revoca sarebbe discriminatoria verso chi la possiede rispetto a chi non l’ha mai ottenuta.
Esistono circostanze in cui un conducente può essere multato pur non essendo in movimento, come nel caso di un individuo che, dopo aver parcheggiato in stato di ebbrezza, viene sottoposto ad alcoltest con esito positivo.
Il caso di Como ha dato vita a una battaglia legale culminata con la sospensione del provvedimento di revoca della patente, mettendo in luce l’importanza di opporsi a decisioni ingiuste.
In sintesi, la revoca della patente a pedoni ubriachi senza evidenze dell’intenzione di guidare appare priva di fondamento legale, aprendo un dibattito complesso nel diritto amministrativo. Questo si contrappone al caso di sanzioni per guida in stato di ebbrezza su bici e monopattini, dove la mancanza di necessità di patente comporta un trattamento sanzionatorio differente.