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Nuove normative sulla circolazione di prova

Nuove normative sulla circolazione di prova

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente emanato la circolare DGMot. prot.12666.02 del 02-05-2024 che introduce nuove disposizioni in materia di circolazione di prova dei veicoli. Questa circolare apporta importanti modifiche alle normative precedenti e introduce alcune novità significative. Ecco un riassunto dei punti chiave da conoscere:

Limiti sul numero di targhe prova

La nuova normativa stabilisce un limite sul numero di targhe prova che possono essere rilasciate alle aziende, in base al numero di dipendenti e collaboratori.

Il rapporto è fissato a una targa ogni cinque addetti, con un massimo di 100 autorizzazioni per ciascun operatore. Per addetti si intendono dipendenti con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato) e collaboratori con contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi. Il conteggio degli addetti va effettuato sulla base del personale impiegato nella sede principale, secondaria o unità locale dove viene svolta l’attività che giustifica l’uso della targa prova.

Il limite massimo di 100 autorizzazioni è riferito a ciascuna sede principale, a ciascuna sede secondaria (e alle unità locali collegate) e a ciascuna unità locale ove è presente un rappresentante legale o un preposto. È importante notare che devono essere considerate solo le sedi e le unità locali dove effettivamente si svolge una delle attività per le quali è previsto il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova.

Veicoli ammessi alla circolazione di prova

Sono ammessi alla circolazione di prova tutti i veicoli non ancora immatricolati, inclusi i veicoli nuovi di fabbrica e i prototipi non ancora omologati. È permessa la circolazione anche ai veicoli immatricolati in Italia con revisione scaduta o non regolare e nel caso di sospensione dalla circolazione a seguito di controlli da parte degli Organi di Polizia Stradale. Non è invece consentita la circolazione di prova per i veicoli radiati per esportazione, in questi casi si potrà circolare soltanto con il foglio di via ex Art. 99 CDS.

Restituzione o sostituzione della targa prova

La restituzione delle targhe prova è obbligatoria in caso di mancato rinnovo, revoca o sostituzione dovuta a furto, smarrimento, distruzione o deterioramento. Le targhe e le relative autorizzazioni devono essere restituite entro 10 giorni dalla scadenza del termine di rinnovo o dalla notifica del provvedimento di revoca.

Non rinnovabilità dopo 6 mesi dalla scadenza

Le autorizzazioni alla circolazione di prova devono essere rinnovate entro sei mesi dalla loro scadenza. Trascorso questo termine, l’autorizzazione decade e non può essere rinnovata, obbligando il titolare alla restituzione della targa.

Tipologia di veicoli

La normativa riduce a una sola tipologia le targhe di prova, semplificando il processo. Tuttavia, è importante specificare all’atto della richiesta per quale tipo di veicolo si intende utilizzare la targa di prova, tenendo conto dell’attività svolta dall’azienda.

Implementazione delle nuove norme

La gestione delle autorizzazioni alla circolazione di prova sarà completamente telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione Generale per la Motorizzazione. Le procedure di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni saranno quindi semplificate e gestite online.

Conclusioni

Queste nuove disposizioni sono volte a semplificare e regolamentare in modo più preciso l’uso delle targhe prova, garantendo al contempo maggiore sicurezza e controllo sui veicoli in circolazione di prova. Le aziende interessate devono adeguarsi alle nuove norme per evitare sanzioni e garantire la conformità con la legislazione vigente.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il testo completo della circolare DGMot. prot.12666.02 del 02-05-2024 disponibile presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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