Domande & rispostesulla nuova agevolazione prevista dal Decreto Legge 17 settembre 2026, n. 162,sulla base della Circolare ACI n. 5316 [...]










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Domande & risposte
sulla nuova agevolazione prevista dal Decreto Legge 17 settembre 2026, n. 162,
sulla base della Circolare ACI n. 5316 del 21 settembre 2026.
In breve: l’esenzione è prevista per il solo anno 2027, riguarda un solo veicolo per persona fisica e si applica ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
Il decreto deve ancora essere convertito in legge.
Il Decreto Legge 17 settembre 2026, n. 162, entrato in vigore il 18 settembre 2026, ha introdotto per il solo anno 2027 un’esenzione dalla tassa automobilistica per determinate categorie di veicoli intestati a persone fisiche. La Circolare ACI del 21 settembre 2026 ha fornito i primi chiarimenti sull’applicazione della nuova agevolazione. Il decreto dovrà comunque essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e potranno quindi intervenire modifiche o ulteriori disposizioni operative.
L’esenzione riguarda i bolli il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
Non conta quindi soltanto la data di scadenza del bollo, ma il momento in cui, secondo le regole ordinarie, deve essere effettuato il pagamento.
Ad esempio, se un bollo ha scadenza nel dicembre 2026 ma il relativo termine ordinario di pagamento cade nel gennaio 2027, rientra temporalmente nell’agevolazione prevista dal decreto, purché siano rispettati anche tutti gli altri requisiti.
Sì, ma esclusivamente per i versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. L’agevolazione è prevista, allo stato attuale, soltanto per l’anno 2027.
L’agevolazione prevista dal decreto riguarda le persone fisiche che nel 2027 risultano soggetti passivi della tassa automobilistica per i veicoli aventi le caratteristiche previste dalla norma.
No. La disposizione descritta dalla Circolare ACI si riferisce espressamente alle persone fisiche. Le autovetture intestate a società, enti o altri soggetti diversi dalle persone fisiche non rientrano quindi nell’esenzione disciplinata da questa disposizione.
Possono rientrare nell’agevolazione le autovetture che rispettano le seguenti caratteristiche:
Sì. La norma prevede una potenza non superiore a 80 kW, quindi sono comprese anche le autovetture con potenza esattamente pari a 80 kW.
No. Per le autovetture il limite previsto è di 80 kW. Un veicolo con potenza superiore non rientra nell’agevolazione prevista dalla disposizione.
La norma comprende le autovetture alimentate a benzina o gasolio anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione. Pertanto, sulla base del testo della Circolare ACI, possono rientrare anche le autovetture con alimentazione combinata, purché rispettino il limite massimo di 80 kW e gli altri requisiti previsti.
La specifica agevolazione introdotta dal D.L. n. 162/2026 riguarda autovetture alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio.
La Circolare ACI non comprende quindi, nell’ambito di questa particolare disposizione, le autovetture esclusivamente elettriche. Restano ferme eventuali altre agevolazioni previste dalla normativa vigente per tali veicoli.
No. L’esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola autovettura per persona fisica.
Se il proprietario possiede più autovetture aventi i requisiti, l’esenzione viene attribuita a quella con la potenza più bassa espressa in kW.
No. La Circolare ACI stabilisce un criterio preciso: in presenza di più autovetture agevolabili, viene considerata quella con la minore potenza.
Se due autovetture hanno la stessa potenza, l’esenzione viene applicata a quella per la quale, in assenza dell’agevolazione, sarebbe dovuto il bollo di importo più basso.
Sì. La Circolare ACI precisa espressamente che l’esenzione riguarda un solo veicolo per persona fisica, regolarmente assicurato.
Sì, ma sono previste condizioni specifiche.
Per motocicli e ciclomotori l’agevolazione riguarda i veicoli alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina. Inoltre, il proprietario non deve risultare soggetto passivo della tassa automobilistica per alcuna autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW.
No. Se la persona risulta soggetto passivo della tassa automobilistica per un’autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW, non può beneficiare dell’esenzione prevista per motocicli o ciclomotori.
In questo caso sarà l’autovettura, se possiede tutti i requisiti previsti, a rientrare nell’agevolazione.
Sulla base della formulazione riportata dalla Circolare ACI, la causa di esclusione per motocicli e ciclomotori riguarda chi possiede un’autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW.
Pertanto, il semplice possesso di un’autovettura con potenza superiore a 80 kW non è indicato dalla Circolare come causa di esclusione dall’agevolazione prevista per il motociclo. Dovranno naturalmente essere rispettati gli altri requisiti previsti.
Se risultano più motocicli agevolabili, l’esenzione viene applicata esclusivamente al motociclo con la potenza più bassa espressa in kW.
In caso di pari potenza, sarà agevolato il motociclo per il quale sarebbe dovuto il bollo di importo meno elevato.
In presenza di più ciclomotori che possono beneficiare dell’agevolazione, l’esenzione viene riconosciuta al ciclomotore con la data di prima immatricolazione più remota.
No. La Circolare ACI precisa che l’agevolazione riguarda un solo veicolo per persona fisica.
Inoltre, per poter beneficiare dell’esenzione relativa a motocicli o ciclomotori, il soggetto non deve possedere un’autovettura agevolabile con potenza pari o inferiore a 80 kW.
La Circolare ACI del 21 settembre 2026 non indica ancora le modalità operative attraverso le quali verrà applicata l’esenzione.
Al momento, quindi, il documento non specifica se l’agevolazione sarà attribuita automaticamente oppure se sarà necessario presentare una domanda o una specifica dichiarazione. Sarà necessario attendere eventuali successive istruzioni operative.
Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, il decreto prevede che l’agevolazione si applichi previo accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio.
Per il Friuli-Venezia Giulia sarà quindi necessario verificare l’adozione dell’accordo e le relative disposizioni applicative.
Il Decreto Legge n. 162/2026 è entrato in vigore il 18 settembre 2026, ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione. Prima della conversione definitiva potrebbero pertanto intervenire modifiche.
Per poter beneficiare della nuova esenzione 2027 sarà necessario verificare non soltanto la potenza del veicolo, ma diversi elementi: intestatario, alimentazione, potenza, eventuale presenza di altri veicoli agevolabili, copertura assicurativa e termine ordinario di pagamento del bollo.
Le modalità operative non sono ancora indicate dalla Circolare ACI e sarà quindi opportuno attendere i successivi chiarimenti e la conversione definitiva del decreto.
Studio Venos seguirà gli aggiornamenti normativi e le disposizioni applicative per fornire indicazioni puntuali sull’accesso all’agevolazione.
Fonte: Circolare ACI n. 5316 del 21 settembre 2026 – “Tasse automobilistiche – Decreto legge 17 settembre 2026, n. 162 – Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori”.
Nota: il presente articolo ha finalità informativa ed è redatto sulla base della Circolare ACI indicata. Il Decreto Legge è soggetto a conversione e le disposizioni potranno essere modificate o integrate.
