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Presso lo Studio Venos Srl puoi fare il rinnovo della tua patente nautica e ottenere consulenze nautiche.
RINNOVO PATENTE
La patente nautica è soggetta a rinnovo e la sua validità dal momento del rilascio o della convalida è di 10 anni, ridotta però a 5 per i titolari che abbiano superato i 60 anni e anche a meno per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali. La patente può essere rinnovata in ogni tempo. Se la convalida viene richiesta prima o dopo la data di scadenza, la durata successiva decorre dalla data della convalida.
LA NUOVA PATENTE NAUTICA
La legge di riforma prima, ed il codice della nautica successivamente hanno soppresso la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione (vela e motore), ma le patenti nautiche, in attesa dell’emanazione del regolamento di attuazione al codice della nautica (che non dovrebbe modificare l’attuale normativa) continuano ad essere rilasciate con le modalità previsti dal regolamento approvato con D.P.R. n. 431 del 9 ottobre 1997.
Il codice della nautica prevede tre categorie di patenti nautiche:
Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
Categoria B: comando delle navi da diporto;
Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.
Tali abilitazioni sono rilasciate ai soggetti portatori di alcune patologie, ma i requisiti e le modalità per conseguirle devono essere ancora stabilite.
Rivediamo sinteticamente la disciplina sulle abilitazioni per il comando e la condotta delle unità da diporto, navi comprese (quelle che superano i 24 metri fuori tutto), denominate patenti nautiche, termine da tutti comprensibile, anche se la per la categoria C non si riesce a capire cosa si intenda per direzione nautica.
La patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi:
1) Per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW (pari a 40.8 Cv) e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; ciò vuol dire che se la potenza massima rientra nella norma, cioè è uguale o inferiore a 40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate sopra scatta l’obbligo della patente, e viceversa;
2) Per tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione;
3) per la condotta delle moto d’acqua, senza tener conto della potenza del motore;
4) per esercitare lo sci nautico, indipendentemente dalla potenza del propulsore.
Ricordiamo che quando il limite della potenza massima senza patente fu portato da 25 a 75 HP, con un decreto legge in iter modificato all’uopo dal ministro Caravale – provvedimento che fu reiterato molte volte, fino a prendere il n. 535, del 21/10/96 (G.U. n. 248 del 22/10/96) e poi approvato con la legge di conversione n. 647 del 23/12/96 (G.U. n. 300 del 23/12/96), però col limite ridotto a 40.8 HP – si levò un coro di proteste talmente alto da costringere il Ministro a fare marcia indietro. Il provvedimento si è dimostrato invece efficace, elevando le dimensioni e quindi la sicurezza dei natanti (e di quelle imbarcazioni che venivano utilizzate come natanti proprio per non dover prendere la patente nautica) senza che si siano minimamente verificati quegli incidenti e quegli inconvenienti evocati da tante cassandre, abilmente sollecitate da chi invece aveva interessi corporativi. Siamo convinti che nessun inconveniente si sarebbe manifestato se il limite fosse restato a 75 HP, perché, ai fini della vera sicurezza, legando la potenza minima e massima al peso dell’unità e alla maggiore età del conduttore, come proposto da Nautica, la pericolosità non sarebbe cresciuta, mentre si sarebbe ulteriormente incrementata la sicurezza della navigazione su mezzi che devono fuggire il maltempo e non necessariamente doverlo affrontare, con tutti i rischi che ciò comporta. – Purtroppo c’è tanta gente che pontifica per politica dietro a un tavolino cercando di crearsi centri di potere e… di guadagno e che spesso non ha mai messo piede su una barca e nulla comprende delle esigenze di chi va in barca. Ma ormai il limite dei 30 KW (o 40.8 HP), accettato da tutti, non ha dato luogo a inconvenienti e non se ne prevede per ora la modifica, in attesa di una direttiva comunitaria per il riavvicinamento delle norme in materia di abilitazione.
PATENTI E DISTANZE DI NAVIGAZIONE
Ancora una volta richiamiamo l’attenzione del lettore sul fatto che, grazie alle nuove normative, per la patente, come per le dotazioni di sicurezza, vige il principio della distanza di navigazione dalla costa, cioè il tipo di patente da possedere non è riferito all’abilitazione dell’unità sulla quale ci si trova, ma alla effettiva distanza dalla costa ove la navigazione viene effettivamente svolta, fermo restando che nessun mezzo a motore può essere condotto senza patente quando la potenza massima supera i 30 KW ecc., anche a meno di 300 metri dalla costa.
Perciò, al momento di un eventuale controllo, si deve soltanto dimostrare di essere in possesso della patente necessaria per la navigazione effettivamente svolta, anche se la barca è abilitata per distanze maggiori.
La normativa ha anche recepito alcuni principi stabiliti da sentenze della magistratura: è possibile, infatti, condurre un’unità con licenza di navigazione senza limiti anche con la patente inferiore, cioè entro 12 miglia, a condizione però che non si supera tale limite; al timone può esservi anche una persona non in possesso di abilitazione o di abilitazione inadeguata, ma a bordo deve esserci una persona munita di patente per la navigazione in corso, che ha la responsabilità della condotta e della direzione nautica dell’unità.
Ci sembra giusto, a questo punto, dare atto all’estensore del Regolamento di aver pienamente recepito lo spirito di semplificazione desiderato dal Ministro Burlando e anche la necessità di trasparenza amministrativa, introducendo inoltre ampiamente l’autocertificazione prevista dalla legge Bassanini (n. 127).
Infine, altra innovazione molto importante, riguarda l’immediato rilascio della patente una volta superate le prove d’esame.
Per il passaggio di proprietà delle imbarcazioni, che sono dei beni mobili registrati, deve essere presentato all’Ufficio ove l’unità risulta iscritta nel termine di 60 giorni dalla data dell’atto, con allegata (oltre ai versamenti che verranno predisposti dallo Studio Venos) il titolo di proprietà che può essere costituito da:
Per le unità acquistate all’estero il titolo di proprietà può essere costituito dal c.d. “Bill of Sale ” legalizzato dall’Autorità consolare (salvo che non sia previsto lo status di reciprocità – Per i Paesi dell’Unione Europea la legalizzazione è stata soppressa – L.106/1990) e registrato presso un qualsiasi Ufficio del Territorio (ex Registro). Ai fini dell’immatricolazione il documento deve essere accompagnato dal certificato di cancellazione dal registro straniero ovvero da una dichiarazione rilasciata dall’Autorità governativa dello Stato di bandiera estera che attesti che per l’unità oggetto della vendita la legislazione del Paese non richiede l’iscrizione nei registri. I documenti devono essere tradotti in lingua italiana dall’autorità consolare o da interpreti autorizzati dal tribunale.
acquisto (mortis causa): copia (per estratto) della denuncia di successione rilasciata dal competente Ufficio del Territorio unitamente al certificato di morte e alla dichiarazione di accettazione dell’eredità.
Inoltre verrà richiesto anche l’aggiornamento della “Licenza di esercizio impianto radiotelefonico”.
ESENZIONE per i natanti
Per i natanti, compresi i motori installati a bordo, sono beni mobili non registrati. Quindi, in occasione del trasferimento tre due soggetti non è necessario alcun atto pubblico, è sufficiente un contratto tra privati.
Allegati:
Normative: